PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, nonché per assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e sicurezza sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.

Art. 2.
(Registro pubblico delle moschee).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
      2. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata per il tramite della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità prescritte dalla presente legge.
      3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.

 

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Art. 3.
(Domanda di iscrizione nel Registro).

      1. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.
      2. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:

          a) denominazione e sede della moschea;

          b) indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

          c) dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;

          d) elenco della documentazione allegata.

      3. Alla domanda sono allegate:

          a) una relazione contenente:

              1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea;

              2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi si estrinsechino oltre che in riti anche in attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

              3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare;

 

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              4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende;

              5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili;

              6) la consistenza numerica dei fedeli;

          b) copia dell'atto o contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;

          c) dichiarazione bancaria comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

      4. La domanda è soggetta all'imposta di bollo secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Istruttoria sulle domande di iscrizione nel Registro pubblico delle moschee).

      1. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
      2. In particolare, la prefettura, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

          a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;

          b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

          c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

      3. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le

 

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verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 5.
(Requisiti per l'iscrizione nel Registro pubblico delle moschee).

      1. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.
      2. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni prescritte dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.

Art. 6.
(Adempimenti successivi all'iscrizione nel Registro).

      1. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso la medesima, e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.
      2. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della

 

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moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.
      3. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto competente, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
      4. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei prescritti requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.

Art. 7.
(Albo nazionale degli imam).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
      2. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione nell'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno per il tramite della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

          a) residenza e domicilio in Italia;

          b) conoscenza della lingua italiana;

          c) maggiore età;

          d) inesistenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;

 

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          e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9 della presente legge;

          f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;

          g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella «Carta dei valori e della cittadinanza» elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005;

          h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam, di cui all'articolo 9 della presente legge.

      3. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente ad ogni collegamento con organizzazioni terroristiche o legate o contigue al terrorismo.
      4. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto nell'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione nell'Albo.

Art. 8.
(Sospensione o revoca dell'iscrizione nell'Albo degli imam).

      1. Nel caso in cui chi è iscritto nell'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione nell'Albo.
      2. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto nell'Albo costituisca minaccia

 

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per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione nell'Albo.
      3. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione nell'Albo.

Art. 9.
(Commissione per l'Albo degli imam).

      1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo di cui all'articolo 7. La Commissione collabora con le istituzioni e le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del Mare Mediterraneo.
      2. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro della pubblica istruzione. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
      3. La Commissione ha il compito di:

          a) esaminare le domande di iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 7 ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;

          b) promuovere iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti nell'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

 

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Art. 10.
(Corsi di formazione e studio).

      1. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.
      2. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990 n. 341, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 9 della presente legge e in accordo con le università interessate.
      3. Al termine del corso di formazione e studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione di cui all'articolo 9 della presente legge, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.

Art. 11.
(Norma transitoria).

      1. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili secondo le disposizioni della presente legge.